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di Consulenza Finanziaria
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Dall'indipendenza la pura consulenza

La società associata ad AssoSCF non svolge alcuna attività di collocamento, non ha alcun rapporto con chi vende prodotti finanziari, ma presta esclusivamente consulenza e assistenza ai suoi clienti per la corretta pianificazione del loro patrimonio.

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Solo il Cliente muove il proprio denaro

La società associata ad AssoSCF “non tocca il denaro” che rimane depositato presso la banca del cliente; le operazioni consigliate vengono eseguite dal cliente stesso.

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Dall’analisi la strategia che risponde al profilo Cliente

La società associata ad AssoSCF svolge analisi approfondite sugli investimenti esistenti e predispone le strategie di investimento più adeguate al raggiungimento del corretto livello di rischio e della protezione adeguata del patrimonio.

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Il consulente non ha altri obiettivi se non quelli del Cliente

Il servizio principale della società associata ad AssoSCF è la pianificazione patrimoniale per il raggiungimento degli obiettivi del cliente e dei componenti della sua famiglia.

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Domande che l’investitore
deve porre al suo consulente

Se l’operatore finanziario non è remunerato direttamente dal cliente, significa che il suo compenso deriva dalle commissioni incorporate nel prodotto. Invece la SCF riceve un compenso direttamente dai suoi clienti, come un avvocato o un commercialista e, come loro, emette una parcella per i compensi professionali. L’onorario deve essere stabilito prima che la consulenza vera e propria abbia inizio. La normale procedura prevede, infatti, la consegna al cliente di un preventivo per i servizi richiesti, in cui vengono dettagliati gli interventi specifici e il loro relativo prezzo.

La SCF percepisce il compenso direttamente dal cliente e non riceve provvigioni sul collocamento di prodotti finanziari.

Come un commercialista o un avvocato, la SCF applica un tariffario professionale che viene presentato al risparmiatore prima della consulenza. La parcella è di gran lunga inferiore rispetto ai prelievi praticati dalla banca o altro intermediario, direttamente dal conto, a fronte degli investimenti effettuati. Il risparmiatore spesso non è a conoscenza dell’ammontare effettivo prelevato (spesso anche il venditore non è in grado di quantificare con esattezza l’ammontare dei costi che gravano sul patrimonio del cliente).

Un operatore tradizionale (bancario o consulente fuori sede) potrà “consigliare” quasi esclusivamente i prodotti presenti nel proprio catalogo prodotti (se, per esempio, il consulente vendesse strumenti efficienti e con bassi costi, non esisterebbero margini per la sua remunerazione e verrebbe meno la sua funzione). Invece la SCF è libera di spaziare su tutti gli strumenti di investimento offerti dal mercato.

La SCF non è interessata alla raccolta dei mezzi di pagamento in quanto la sua attività si concretizza esclusivamente nell’indicazione operativa che il cliente metterà in atto presso la propria banca. Anche le direttive europee prendono atto che il trasferimento di denaro è una delle fasi più delicate del processo di investimento, dove il cliente corre i maggiori rischi.

Nel caso in cui l’operatore proponga un non precisato servizio di consulenza a parcella, è bene accertarsi chi effettivamente erogherà la consulenza e a chi dovrà essere intestato l’assegno o il bonifico. Infatti, se il soggetto che eroga il servizio di consulenza è indipendente, emetterà la fattura, in totale assenza di conflitto di interesse.

Mentre il tied agent, data la sua appartenenza a una struttura commerciale, è tenuto a rendere conto del suo operato ai referenti interni (il cliente è “proprietà” della banca/SIM), ciò non avviene con la SCF. Infatti, l’unico interlocutore cui il professionista deve rendere conto è il cliente: il rapporto fiduciario che si instaura è alla base di un percorso stabile e continuativo che permette all’investitore di raggiungere i propri obiettivi.

È importante sottolineare che il continuo e sistematico cambiamento di riferimenti (ad esempio far “ruotare” i venditori sulla clientela) disorienta l’investitore e non permette di consolidare nel tempo un rapporto fiduciario indispensabile per una proficua collaborazione. Inoltre, quando un agente monomandatario cambia società, uno dei maggiori disagi che il cliente deve sopportare è il trasferimento del patrimonio dal vecchio al nuovo intermediario.

Se l’operatore finanziario ha il mandato di un intermediario, il rapporto che instaurerà con l’investitore sarà “viziato” dal fatto che non avrà come obiettivo unico l’interesse del cliente, ma dovrà rendere conto del proprio operato alla società mandante. In una simile situazione, l’operatore dovrà considerare anche l’interesse della società-prodotto, con potenziali conseguenze sulla reale convenienza per il cliente delle soluzioni consigliate.

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