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Il regolamento antiriciclaggio

L’identificazione e l’adeguata verifica della clientela deve essere svolta prima dell’instaurazione del rapporto continuativo. L’obiettivo è:

  • Identificare il cliente e l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;
  • Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo;
  • Svolgere un controllo nel corso del rapporto, analizzando tutte le transazioni concluse;
  • Segnalare le operazioni sospette e conservare i dati e le informazioni

Come prassi di lavoro, va compilato e firmato un questionario. Successivamente i dati inseriti, attraverso un sistema informatico, si ottiene il punteggio o rischio riciclaggio. La metodologia di attribuzione del rischio tiene conto di residenza, cariche politiche, attività, origine dei fondi e area geografica, scopo prevalente del rapporto, comportamento tenuto dal cliente.

Per i controlli di Pep, Pil, Adverse Media e Sanction List generalmente, per costi modici, la SCF si affida a società specializzate.

Nel caso in cui si sospetta di operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o se si sospetta che i fondi provengano da attività criminosa, il consulente è obbligato a trasmettere la segnalazione in via telematica all’UIF.

Banca d’Italia con provvedimento del 24/08/2010 ha pubblicato specifici indicatori di anomalia. Il consulente deve provvedere alla mappatura di ciascuno degli indicatori, sulla base dell’operatività specifica condotta.

Sono previste misure rafforzate di adeguata verifica:

  • Per i clienti classificati con grado di rischio «alto»;
  • Per i clienti residenti in Paesi Terzi ad alto rischio individuati dalla UE
  • Per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con una banca di un Paese terzo;
  • Per i rapporti continuativi con clienti che siano persone politicamente esposte.

È obbligatorio conservare i documenti per dieci anni e contengono:

– La data di instaurazione del rapporto continuativo;

– I dati di identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore;

– Le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto;

– La data, l’importo e la causale dell’operazione;

– I mezzi di pagamento utilizzati.

Oggi, disponibili per i consulenti fee only strumenti tecnologici che permettono di effettuare identificazione a distanza in maniera easy e perfettamente conforme alla normativa.

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